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Tags: SIDA Nautica 

Categorie di patente nautica

Il codice della nautica prevede tre categorie di patenti nautiche:

a) Categoria A: comando e condotta di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
b) Categoria B: comando di navi da diporto;
c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d'acqua.

 

Categoria A
Patente per il comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua
Per imbarcazione da diporto si intendono imbarcazioni e natanti aventi una lunghezza fino a 24 metri.
Le patenti della categoria A si dividono in:

  • patenti nautiche entro dodici miglia dalla costa
  • patenti nautiche senza alcun limite dalla costa.

Queste patenti abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a vela con propulsione mista.

A richiesta dell'interessato queste patenti possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore.

La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:

  • per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa
  • per la navigazione su moto d'acqua e per lo sci nautico
  • per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa quando è installato un motore:
    • con cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi
    • con cilindrata superiore a  1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo  o se a iniezione diretta
    • con cilindrata superiore a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo
    • con cilindrata superiore a 2.000 cc se a ciclo diesel
    • con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.

Per sapere se vi è obbligo di patente nautica, la potenza del motore di riferimento è quella massima di esercizio.
Riepilogando, quando l'imbarcazione ha un motore con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv, è sempre obbligatoria la patente nautica, anche se si naviga sottocosta.

 

Categoria B
Patente per il comando delle navi da diporto
La patente per navi da diporto abilita al comando delle unità destinate alla navigazione da diporto
, aventi una lunghezza superiore a 24 metri.

Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri a motore o a vela, a vela con motore ausiliario e motoveliero.

 

Categoria C
Patente per la direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto

La categoria C abilita alla direzione nautica, ovvero al compimento di tutte quelle operazioni decisionali proprie del comando di un'unità, che possono anche non comprendere le azioni manuali. A bordo però deve essere presente un'altra persona maggiorenne in grado di svolgere le funzioni manuali necessarie. Tale categoria di norma è riservata ai disabili.

Ne consegue che, se è presente un abilitato con patente C, anche un maggiorenne senza patente può condurre un'imbarcazione senza limiti dalla costa.

Categoria D 
Abilitazione speciale per il comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua

 

Le patenti nautiche di categoria D sono abilitazioni speciali:
a) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, nonché di moto d’acqua, se di tipo D1;
b) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, se di tipo D2.

Categoria D1
Le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti psichici e fisici di cui all’allegato I, paragrafi 1, 2 e 5 del Decreto Ministero dei Trasporti n. 146 del 29 luglio 2008 , che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. L’abilitazione è limitata alla navigazione esclusivamente diurna con natanti o imbarcazioni da diporto aventi scafi di lunghezza massima di dodici metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia di distanza dalla costa, oppure con moto d’acqua entro un miglio di distanza dalla costa.

A bordo delle unità di cui al comma 1 può essere installato un motore di cilindrata non superiore a 1900 cc, se a carburazione o a iniezione diretta a due tempi fuoribordo o a 2400 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo non sovralimentato o a 1500 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo sovralimentato o a 1700 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo non sovralimentato o a 1200 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo sovralimentato o a 2400 cc, se a ciclo diesel entrobordo non sovralimentato o a 2000 cc, se a ciclo diesel entrobordo sovralimentato oppure in caso di moto d’acqua, a 1000 cc a due tempi o a 1700 cc se a quattro tempi non sovralimentato o a 1200 cc se a quattro tempi sovralimentato, e comunque in tutti i casi con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV.

La patente nautica di categoria D, tipo D1, è conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo di almeno 5 ore, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonché del superamento di una prova a quiz di idoneità finale.

Il corso formativo, le esercitazioni pratiche e la prova di idoneità finale sono tenuti dalle scuole nautiche e dai consorzi tra scuole nautiche, nonché dai centri di istruzione per la nautica.

In alternativa al corso formativo, la patente nautica di categoria D, tipo D1, è conseguita a seguito del superamento della prova di idoneità finale svolta presso l’UMC competente, a cui possono accedere i candidati che hanno svolto le esercitazioni pratiche obbligatorie.



Fino al compimento del diciottesimo anno di età, la patente di categoria D, tipo D1, è limitata al comando di natanti da diporto e moto d’acqua.

Categoria D2
Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono rilasciate ai soggetti di cui all’allegato I, paragrafo 4 del Decreto MIT 146/2008, alle condizioni ivi previste, in esito agli accertamenti medici di idoneità psicofisica compiuti in sede di conseguimento, convalida o revisione e annotate sul certificato medico.
Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono assoggettate alle procedure previste per le patenti nautiche di categoria A.

 

Patente_nautica

Nautica_cat_a_remi

Nautica_cat_a_mot

Nautica_cat_b

Nautica_cat_c



Vedi anche:
07/03/2016
 Circolari Ministeriali Esami patenti News
Circolare - 07/03/2016 - Prot. n. 5799 - Esame patente nautica
Esame per il conseguimento della patente nautica per la navigazione entro le dodici miglia.
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04/10/2013
 Decreti Ministeriali Patente Nautica
Decreto Ministero dei Trasporti - 04/10/2013 - Esami per conseguimento patenti nautiche
Disciplina, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto 29 luglio 2008, n. 146, dei programmi e delle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto.
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