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Tags: Codice della Strada 

Articolo 399 - Regolamento di Attuazione

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(Art. 216 e 217 Cod. Str.)

Art. 399. Regolamento di Attuazione

Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione

1. Nei casi previsti dall'articolo 216, comma 1, del Codice, di ritiro dei documenti di circolazione o della patente, l'organo accertatore deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o di custodia indicato dall'avente diritto o dal conducente del veicolo. All'uopo, l'agente rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando la via più breve, con annotazione di essa sul verbale di contestazione. Ove l'avente diritto o il conducente non abbiano un luogo da indicare, l'organo accertatore procede alla custodia del veicolo, applicando, in quanto compatibili, le norme dell'articolo 394.

2. Nei casi in cui la legge dispone il ritiro immediato di un documento di circolazione o della patente di guida, l'agente che accerta la violazione, per consentire al conducente di raggiungere col veicolo il luogo dallo stesso indicato, appone a tergo della copia del processo verbale di accertamento, l'annotazione debitamente sottoscritta:


UFFICIO/COMANDO....................................
Il sottoscritto..................... dichiara di aver ritirato al retroscritto conducente:
- la patente di guida cat. ...... n. .........;
- la carta di circolazione del veicolo targa ..............;
- il certificato di idoneità tecnica n. .................... rilasciato... .................; da...............................
La presente annotazione è redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo ......... del Regolamento, per consentire il viaggio col veicolo fino alla località di ......................
Data ..........................
................................. (firma)

3. Nell'ipotesi del ritiro della targa, previsto dall'articolo 216, comma 1, del Codice, l'agente accertatore provvede a ritirarla dopo che il veicolo è stato depositato in uno dei luoghi indicati dal comma 1, e la consegna all'ufficio o comando da cui dipende. Del ritiro è redatto apposito verbale, di cui una copia è consegnata all'avente diritto. Al deposito, in caso di ritiro di targa, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

4. Le procedure per la restituzione del documento di circolazione ai cittadini stranieri sono stabilite dal Ministro degli affari esteri, tenuto conto delle convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.

 

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Vedi anche:
Articolo 216 - CdS
Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente.

Articolo 217 - CdS
Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.

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