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Tags: Codice della Strada 

Articolo 380 - Regolamento di Attuazione

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(Art. 187 Cod. Str.)

Art. 380. Regolamento di Attuazione

Revisione della patente

1. La visita medica per la revisione della patente prevista dall'articolo 187, comma 3, del Codice, deve, ove ricorra il caso, essere disposta nel più breve tempo possibile e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso dai centri di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. Il prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore di sottoporsi alla visita medica prevista dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del Codice, fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni.

3. L'esito della visita medica è comunicato, a cura del guidatore, al prefetto entro quindici giorni. In caso di esito positivo, il prefetto dispone, entro il più breve tempo possibile, la cessazione della sospensione della patente e ne ordina la consegna al titolare. In caso di esito negativo il prefetto ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione degli Affari generali e del Personale del ministero dell'Interno, affinchè i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del Codice.

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Vedi anche:
Articolo 187 - CdS
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso a di sostanze stupefacenti.

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