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Tags: Codice della Strada 

Articolo 309 - Regolamento di Attuazione

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(Art. 116 Cod. Str.)

Art. 309. Regolamento di Attuazione

Annotazione del gruppo sanguigno

1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, è riportato nell'apposito spazio a ciò destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2.

2. Gli estremi del gruppo sanguigno sono rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.

3. Le modalità di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di competenza dei laboratori a ciò preposti, sono definite con decreto del ministro della Sanità da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del Codice. Tale decreto puo' essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo emotrasfusionale.

4. Il titolare è tenuto a verificare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione relativa al gruppo sanguigno, qualora annotato, per lettura diretta della scheda originale in suo possesso ed a chiederne la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio provinciale della M.C.T.C.

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Vedi anche:
15/07/2009
 Codice della Strada
Articolo 116 - CdS
Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
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