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Tags: Codice della Strada 

Articolo 245 - Regolamento di Attuazione

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(Art. 93 Cod. Str.)

Art. 245. Regolamento di Attuazione

Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C e del P.R.A.

1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi previsti dall'articolo 93, comma 5, del Codice, trasmette agli uffici provinciali del P.R.A. entro tre giorni dall'emissione della carta di circolazione definitiva, qualora la stessa venga rilasciata contestualmente alla targa, ovvero in caso contrario, all'atto dell'emissione della carta di circolazione provvisoria, una comunicazione contenente i dati di identificazione dei veicoli immatricolati e i dati anagrafici di chi se ne è dichiarato proprietario, nonchè, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio.

2. La comunicazione di cui al comma 1 avviene attraverso le trasmissioni di un tabulato meccanografico, fino a che non siano normalizzati i sistemi di collegamento di tipo telematico o elettronico. Tale normalizzazione con i relativi costi viene stabilita con decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro delle Finanze, sentito entro due anni dall'entrata in vigore del Codice.

3. L'ufficio provinciale del P.R.A., entro tre giorni dal rilascio, dà comunicazione dell'avvenuta consegna del certificato di proprietà all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità di cui al comma 2.

4. Qualora l'ufficio provinciale del P.R.A. accerti che il proprietario di un veicolo sia una persona diversa da quella le cui generalità sono indicate nella carta di circolazione, deve darne comunicazione, trasmettendo nel contempo la carta di circolazione, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che provvede, a richiesta del nuovo intestatario, ad una nuova immatricolazione con il rilascio di nuove targhe e nuova carta di circolazione contenente gli estremi della targa precedentemente rilasciata e la data di rilascio della stessa. Anche dell'effettuato nuovo rilascio è data comunicazione all'ufficio provinciale del P.R.A.

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Vedi anche:
Articolo 93 - CdS
Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

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