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Tags: Codice della Strada 

Articolo 204 - Regolamento di Attuazione

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(Art. 56 Cod. Str.)

Art. 204. Regolamento di Attuazione

Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c), del Codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli;
o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d), del Codice, per uso speciale i rimorchi:

a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati;
b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati;
c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari;
d) attrezzati con pompe;
e) attrezzati con scale;
f) attrezzati con gru;
g) attrezzati con saldatrici;
h) attrezzati con scavatrici;
i) attrezzati con perforatrici;
l) attrezzati con gruppi elettrogeni;
m) attrezzati con bobine avvolgicavi;
n) attrezzati per uso abitazione;
o) attrezzati per uso ufficio;
p) attrezzati per uso officina;
q) attrezzati per uso negozio;
r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20%.

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Vedi anche:
Articolo 56 - CdS
Rimorchi.

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