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Tags: Codice della Strada 

Articolo 125 - Regolamento di Attuazione

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(Art. 39 Cod. Str.)

Art. 125. Regolamento di Attuazione 

Iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali di indicazione

1. In sostituzione o in aggiunta alle iscrizioni è consentito inserire nei segnali simboli, numero della strada, direzioni cardinali od abbreviazioni. È da evitare, comunque, la concentrazione di più iscrizioni su limitate superfici.

2. I simboli da utilizzare nei cartelli di indicazione sono quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.

3. Nel caso in cui la quantità di iscrizioni da riportare necessariamente sul segnale sia tale da non consentire una soddisfacente e completa leggibilità o una buona composizione del segnale, può essere impiegato il solo simbolo.

4. L'utilizzo di simboli non previsti dal presente regolamento, deve essere autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici. I simboli devono essere chiari e facilmente comprensibili.

5. Le iscrizioni contenute nei segnali di indicazione devono essere composte utilizzando i caratteri alfabetici sottoelencati e secondo le seguenti prescrizioni:

a) alfabeto normale positivo minuscolo (tab. II.22a)
b) alfabeto normale positivo maiuscolo (tab. II.22b)
c) numeri normali positivi (tab. II.22c)
d) alfabeto normale negativo minuscolo (tab. II.22d)
e) alfabeto normale negativo maiuscolo (tab. II.22e)
f) numeri normali negativi (tab. II.22f)
g) alfabeto stretto positivo minuscolo (tab. II.22g)
h) alfabeto stretto positivo maiuscolo (tab. II.22h)
i) numeri stretti positivi (tab. II.22i)
l) alfabeto stretto negativo minuscolo (tab. II.22l)
m) alfabeto stretto negativo maiuscolo (tab. II.22m)
n) numeri stretti negativi (tab. II.22n).
Nessun segnale può contenere iscrizioni in più di due lingue.

6. I caratteri maiuscoli devono essere utilizzati per la composizione di nomi propri di regioni, province, città, centri abitati, municipi, frazioni o villaggi. I caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei nomi comuni riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come:

a) strade urbane ed extraurbane;
b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi, amministrazioni, centro città, nomi-strada, ospedali;
c) ogni altra iscrizione di natura differente da quella dei nomi propri, comprese quelle dei pannelli integrativi. Per i nomi propri diversi da quelli sopra specificati l'iniziale, di norma, è maiuscola. Sono consentite deroghe nelle zone bilingue.

7. Di norma devono essere usati i caratteri "normali". I caratteri "stretti" sono impiegati solo in presenza di parole o gruppi di parole non abbreviabili o comunque quando l'uso dei caratteri normali comporta iscrizioni eccessivamente lunghe rispetto alla grandezza del segnale.

8. L'altezza dei caratteri è determinata in funzione della distanza di leggibilità richiesta dal tipo di strada secondo le indicazioni delle tabelle II.16 e II.17.

9. I nomi di località composti o molto lunghi possono essere abbreviati per evitare una lunghezza eccessiva delle iscrizioni.

10. Lo spessore del tratto dei caratteri negativi (chiari su fondo scuro) deve essere ridotto di circa il 15% rispetto allo spessore dei caratteri positivi, (scuri su fondo chiaro).


Fig. II.100

Fig. II.101

Fig. II.102

Fig. II.105

Fig. II.106

Fig. II.112

Fig. II.113

Fig. II.117

Fig. II.118

Fig. II.119

Fig. II.121

Fig. II.122

Fig. II.123

Fig. II.132

Fig. II.134

Fig. II.135

Fig. II.136

Fig. II.140/a

Fig. II.145

Fig. II.148

Fig. II.151

Fig. II.152

Fig. II.153

Fig. II.165

Fig. II.166

Fig. II.167

Fig. II.168

Fig. II.176

Fig. II.177

Fig. II.178

Fig. II.181

Fig. II.183

Fig. II.185

Fig. II.186

Fig. II.187

Fig. II.188

Fig. II.189

Fig. II.190

Fig. II.191

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Fig. II.193

Fig. II.194

Fig. II.195

Fig. II.196

Fig. II.197

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Fig. II.199

Fig. II.200

Fig. II.201

Fig. II.202

Fig. II.203

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Fig. II.206

Fig. II.208

Fig. II.210

Fig. II.211

Fig. II.212

Fig. II.213

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Fig. II.216

Fig. II.217

Fig. II.218

Fig. II.219

Fig. II.220

Fig. II.221

Fig. II.222

Fig. II.223

Fig. II.224

Fig. II.225

Fig. II.226

Fig. II.227

Fig. II.228

Fig. II.229

Fig. II.230

Fig. II.231
 
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Vedi anche:
Articolo 39 - CdS
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