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Tags: Codice della Strada 

Articolo 24 - Regolamento di Attuazione

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(Art. 12 Cod. Str.)

Art. 24. Regolamento di Attuazione

Segnale distintivo e norme d'uso. Intimazione dell'alt

1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale devono usare quando non siano in uniforme, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Codice, deve essere conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza;
b) al centro del disco lo stemma della Repubblica italiana di colore nero;
c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in lettere nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore;
d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso è inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale.

2. Il segnale distintivo è usato esclusivamente per intimare l'ALT agli utenti della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segnalazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dei casi consentiti è perseguibile anche disciplinarmente dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1.

3. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice, quando non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina del Codice della strada esibiscono in modo chiaramente visibile il segnale distintivo di cui al comma 1 e successivamente, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, esibiscono la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione.

4. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso.

5. L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati è eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo di cui al comma 1.

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Vedi anche:
Articolo 12 - CdS
Espletamento dei servizi di polizia stradale.

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