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Tags: Codice della Strada 

Articolo 7 - Regolamento di Attuazione

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(Art. 6 Cod. Str.)

Art. 7. Regolamento di Attuazione

Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe

1. Il decreto del ministro dei Lavori pubblici, contenente le direttive ai prefetti, di cui all'articolo 6, comma 1, del Codice, viene emanato entro il 30 ottobre e contiene le prescrizioni applicabili per l'anno o fino ad un triennio successivi. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate tempestivamente all'utenza a mezzo del CCISS di cui all'articolo 73 del presente regolamento.

2. Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la circolazione sulle strade fuori dei centri abitati, sono indicati i giorni nei quali è vietata, nel rispetto delle condizioni e delle deroghe indicate nei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei veicoli per il trasporto di cose indicati dal comma 3; tra detti giorni sono compresi:

a) i giorni festivi;
b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.;
c) (abrogato)

3. Il decreto di cui al comma 1 prescrive:

a) le fasce di orario, differenziate in relazione ai giorni indicati al comma 2, durante le quali vige il divieto di circolazione fuori dei centri abitati dei veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporto eccezionale nonchè dei veicoli che trasportano merci pericolose di cui all'articolo 168, commi 1 e 4 del Codice;

b) il termine massimo di tolleranza, rispetto alle fasce orarie di cui alla lettera precedente, che consente di circolare ai veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, provenienti dall'estero e dalla Sardegna o diretti all'estero ed alla Sardegna, purchè muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio.

4. Con i provvedimenti previsti il ministro dei Lavori pubblici disciplina la facoltà di deroga esercitabile dai prefetti al divieto di cui al comma 3, al fine di garantire le fondamentali esigenze di vita delle comunità, sia nazionale che locali, nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale.

5. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i veicoli che trasportano cose o merci destinate a servizi pubblici essenziali o che soddisfano primarie esigenze della collettività, ivi comprese quelle legate alle attività agricole, da escludere dal divieto di circolazione; sono altresì escluse dal divieto i veicoli, appartenenti al servizio di polizia e della pubblica amministrazione circolanti per motivi di servizio.

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Vedi anche:
Articolo 5 - CdS
Regolamentazione della circolazione in generale.

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