HomeProdottiFormazioneInfo PatentiNormativaServiziAziendaForumArea personale
Linea didatticaLinea professionaleAccessoriSimulatori di guidaRegistri e ModulisticaGestionali e comunicazione telematica
SIDA FormazioneSIDA Seminari
Info GeneraliCategoriePatenti & EsteroInfo AutotrasportoPatente NauticaInfo Guida
Codice della StradaRegolamentoNormeNorme autotrasportoNorme nauticaNorme agenzie
AssistenzaDownload
Chi siamoRete ConsulentiContatti
Novita' prodotti
 Prodotti SIDA SIDA CQC SIDA Modulistica e Oggettistica
Prontuario CQC Formazione Periodica 
Prontuario con argomenti di attualità e informazioni utili per i conducenti professionali che frequentano il corso di formazione periodica (rinnovo) della CQC

 Prodotti SIDA SIDA Informatica
SIDA Aula A e B Multilingue
Grafica rinnovata e nuove funzionalità per lezioni più interattive, personalizzate e coinvolgenti

 Prodotti SIDA Provvedimenti su patente Patenti C-D Patenti AM SIDA Modulistica e Oggettistica
Tabellone Decurtazione Punti
Aggiornato alle sanzioni del nuovo Codice della Strada (Legge n. 177 del 25/11/2024)

 Prodotti SIDA Gestionali e Comun. telematica
SIDA Messaggi
SIDA Messaggi è la nuova funzionalità disponibile in SIDA Gestione per facilitare la comunicazione delle autoscuole con i candidati.

 Prodotti SIDA SIDA Nautica SIDA Editoria
Manuale della patente nautica
Per la patente nautica da diporto, entro le 12 miglia e senza limiti per navigazione a motore e vela.

 Prodotti SIDA SIDA Editoria
Prontuario Esame orale integrativo rimorchi - Categoria BE
Prontuario utile al conseguimento della patente BE, per titolari di patenti B che hanno sostenuto la prova di teoria anteriormente al 1° dicembre 2013

 Prodotti SIDA CFP ADR SIDA Editoria
Pieghevole ministeriale ADR
Pieghevole plastificato con tutti i cartelli per il conseguimento del certificato di formazione professionale ADR, conforme al modello ministeriale

Facebook
Twitter
Linkedin
Invia mail
   
Tags: Codice della Strada 

Articolo 3 - Regolamento di Attuazione

<< Articolo 2 - Regolamento di Attuazione
Articolo 4 - Regolamento di Attuazione >>

(Art. 2 Cod. Str.)

Art. 3. Regolamento di Attuazione

Declassificazione delle strade 

1. Successivamente alla classificazione di tutte le strade statali e non statali, effettuata con le procedure previste dall'articolo 2, qualora alcune di esse rientrino nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del Codice, si provvede alla declassificazione delle stesse, intendendosi come tale il passaggio da una all'altra delle classi previste dall'articolo 2, comma 6, del Codice.

2. Per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del ministro dei Lavori pubblici, su proposta dell'A.N.A.S. o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'articolo 2, comma 2. A seguito del decreto di declassificazione, il presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede, con decreto, ad una nuova classificazione della strada, secondo le procedure individuate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6. La decorrenza di attuazione è la medesima per entrambi i provvedimenti.

3. Per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del presidente della regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure indicate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, in relazione alla classifica della strada. Con il medesimo decreto il presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. Il provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato.

4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale, e trasmessi entro un mese all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Codice.

5. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale.

6. Per le strade militari si applicano le procedure di declassificazione previste per le strade statali, mediante emanazione del decreto da parte del ministro della Difesa su proposta del Comando regione militare territoriale, previo parere dell'organo tecnico militare competente.

<< Articolo 2 - Regolamento di Attuazione
Articolo 4 - Regolamento di Attuazione >>


Vedi anche:
Articolo 2 - CdS
Definizione e classificazione delle strade.

  • Link all'articolo
  • Stampa
  • Invia per mail