HomeProdottiFormazioneInfo PatentiNormativaServiziAziendaForumArea personale
Linea didatticaLinea professionaleAccessoriSimulatori di guidaRegistri e ModulisticaGestionali e comunicazione telematica
SIDA FormazioneSIDA Seminari
Info GeneraliCategoriePatenti & EsteroInfo AutotrasportoPatente NauticaInfo Guida
Codice della StradaRegolamentoNormeNorme autotrasportoNorme nauticaNorme agenzie
AssistenzaDownload
Chi siamoRete ConsulentiContatti
Novita' prodotti
 Prodotti SIDA SIDA Nautica SIDA Editoria
Manuale della patente nautica D1
Manuale realizzato per la preparazione all'esame teorico necessario per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1.

 Prodotti SIDA SIDA CQC SIDA Modulistica e Oggettistica
Prontuario CQC Formazione Periodica
Prontuario con argomenti di attualità e informazioni utili per i conducenti professionali che frequentano il corso di formazione periodica (rinnovo) della CQC

 Prodotti SIDA SIDA Informatica
SIDA Aula A e B Multilingue
Grafica rinnovata e nuove funzionalità per lezioni più interattive, personalizzate e coinvolgenti

 Prodotti SIDA Provvedimenti su patente Patenti C-D Patenti AM SIDA Modulistica e Oggettistica
Tabellone Decurtazione Punti
Aggiornato alle sanzioni del nuovo Codice della Strada (Legge n. 177 del 25/11/2024)

 Prodotti SIDA Gestionali e Comun. telematica
SIDA Messaggi
SIDA Messaggi è la nuova funzionalità disponibile in SIDA Gestione per facilitare la comunicazione delle autoscuole con i candidati.

 Prodotti SIDA SIDA Nautica SIDA Editoria
Manuale della patente nautica
Per la patente nautica da diporto, entro le 12 miglia e senza limiti per navigazione a motore e vela.

 Prodotti SIDA SIDA Editoria
Prontuario Esame orale integrativo rimorchi - Categoria BE
Prontuario utile al conseguimento della patente BE, per titolari di patenti B che hanno sostenuto la prova di teoria anteriormente al 1° dicembre 2013

Facebook
Twitter
Linkedin
Invia mail
   
Tags: Codice della Strada 

Articolo 129 - CdS

<< Articolo 128 - CdS
Articolo 130 - CdS >>

Art. 129.

Sospensione della patente di guida

1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.

4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.

<< Articolo 128 - CdS
Articolo 130 - CdS >>
  • Link all'articolo
  • Stampa
  • Invia per mail