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Pubblicato il : 05/12/2011
Tags: Attualità Normativa Autotrasporto 

Accesso al mercato, le nuove regole

Il 25 novembre il Dipartimento per i Trasporti ha emanato un decreto dirigenziale con cui ufficializza l'entrata in vigore del reg. comunitario 1071/2009/CE e diffonde le "disposizioni tecniche di prima applicazione" del regolamento suddetto, in vigore da oggi.

C'è tempo 6 mesi per adeguarsi alle nuove regole, anche se è meglio non temporeggiare visto che carne al fuoco ce n’è molta. Sicuramente la novità più importante, che corrisponde ad un nuovo obbligo per le aziende di autotrasporto, è quella di dover dichiarare la propria capacità finanziaria ogni anno. La cosa migliore è rivolgersi ad un'associazione di settore che suggerirà meglio i passi da seguire.

I dubbi infatti sono molti, siamo di fronte ad un regolamento europeo di carattere generico che però detta delle regole che hanno già valore di legge e come tali devono essere rispettate.

Ecco i dubbi che aleggiano sull'argomento.

1) Quali sono le imprese interessate a questa norma? Sembrerebbe tutte quelle menzionate nel regolamento. Ogni Stato membro ha facoltà di stabilire ulteriori categorie di esenzione, oltre a quelle contemplate dal regolamento, ma il DTT italiano ancora non si è espresso al proposito. Qual è la capacità minima finanziaria? 50mila euro o 9mila come dice il regolamento CE?

2) I requisiti per l'accesso al trasporto non sono più tre ma quattro: accanto a capacità professionale, capacità finanziaria e onorabilità, ci sarà anche l'obbligo del requisito di stabilimento, bisogna cioè dimostrare di avere una sede effettiva e stabile. Per capire come soddisfare tale requisito il DTT emanerà un apposito decreto (si veda l'art. 5 del decreto dirigenziale del 25/11).

3) Il nuovo regolamento CE non parla più di preposto ma di "gestore dei trasporti", una figura professionale non più rigidamente collegata all'impresa come in precedenza. L'importante è che il contratto che lega l'impresa a tale persona precisi i compiti che effettivamente e continuativamente deve svolgere. Questo a livello generale, anche se i singoli Stati membri possono stabilire meglio e più nel dettaglio le caratteristiche di questa figura, ad esempio quante imprese al massimo può gestire. Ecco: questo particolare ancora non è noto, così come non è stato pubblicato nessun fac-simile di contratto. Ma di fatto l'obbligo del gestore adesso c'è!

4) Per avere l'idoneità professionale è previsto un nuovo tipo di esame, di corso di formazione, ecc. Cambierà tutta la formazione professionale, ma solo dopo che il DTT avrà emanato provvedimenti separati (art. 8 del decreto dirigenziale del 25/11).

5) Per la verifica di tutti i requisiti l'Unione Europea mira alla realizzazione di un Registro Elettronico delle Imprese: con separati decreti il DTT definirà i dati da inserire (art. 11). Da oggi il Registro è attivo ma le imprese ivi registrate sono autorizzate in via "provvisoria" in attesa di disposizioni più specifiche.

Nel panorama vario delle possibilità e delle certezze contemplate da questa nuova norma, il consiglio per le aziende di autotrasporto è quello di seguire da vicino la vicenda chiedendo supporto ad un'associazione di settore per non incorrere in costose sanzioni.



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25/11/2011
 Decreti Dirigenziali
Decreto Dirigenziale - 25/11/2011 - n. 291 - Attività di autotrasportatore su strada
Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.
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21/10/2009
 Normativa UE
Regolamento CE - 21/10/2009 - n. 1071 - Attività di trasportatore su strada
Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.
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